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29 dicembre 2011 4 29 /12 /dicembre /2011 11:13

Per poter accedere alle agevolazioni fiscali relative al risparmio energetico è necessaria avere la certificazione energetica dell’immobile in questione.
Ma non solo!
La certificazione energetica degli edifici negli ultimi anni, sia a livello nazionale che europeo, ha assunto sempre maggior rilievo ed è stato oggetto di numerose proposte legislative volte a definirne i domini di intervento e le modalità di applicazione.
E così, dal mese di luglio del 2009 è divenuto obbligatorio dotare di certificazione energetica gli edifici in costruzione e quelli soggetti ad opere di ristrutturazione, così come stabilito nell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, recante titolo “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”. Successivamente, con il decreto presidenziale n. 59 del 2 aprile 2009 , si sono invece definiti i criteri, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici.

Ma in cosa consiste l'attestato di certificazione energetica?

Si tratta di un documento redatto, a cura del costruttore, da colui che viene chiamato "certificatore energetico", ovvero un professionista abilitato (architetto, ingegnere, altro professionista), nel quale sono riportate le principali informazioni sul comportamento energetico dell'edificio stesso, che consente di mettere in evidenza gli eventuali interventi migliorativi che bisogna apportare alle sue prestazioni energetiche, con un'attenta analisi dei costi e dei benefici. Ad esempio, vi vengono segnalati i sistemi di coibentazione e di isolamento che sono già presenti nell’immobile e le indicazioni e i suggerimenti su come eventualmente intervenire per raggiungere determinati obiettivi di risparmio energetico e di efficienza e resa energetica, con quegli interventi più economicamente convenienti.
Il professionista elabora il documento seguendo le linee guida della certificazione energetica e tenendo presente alcune metodologie di calcolo. Il certificato ha una validità di dieci anni a partire dal suo rilascio e, se nel frattempo l'immobile in questione è stato interessato da opere che hanno comportato la modifica della sua prestazione energetica, bisognerà provvedere al suo aggiornamento.
L'attestato si rende necessario soprattutto per coloro che devono vendere un immobile, perché tramite esso devono informare l'acquirente della qualità energetica dell'abitazione ceduta, certificando quindi anche sulla sua classe energetica di appartenenza.
Tuttavia non occorre che la suddetta documentazione venga consegnata al Notaio per allegarla al rogito ma si potrà invece fare un accordo tra colui che vende e l’acquirente e procurare la certificazione dell’immobile interessato anche a rogito avvenuto, ed il Notaio però è obbligato a rendere noto ad entrambe le parti che sussiste l’onere di dotazione di questo certificato.
Inoltre, nel caso in cui la trattativa di compravendita avviene tra privati e l’immobile non sia provvisto di certificazione energetica, non si andrà incontro ad alcuna sanzione, cosa che invece accade quando a vendere l’immobile è un’Impresa, che rischia una sanzione pecuniaria amministrativa.
Oltre che essere allegato in tutti gli atti di trasferimento a titolo oneroso e quindi a tutti gli immobili immessi nel mercato immobiliare e commercializzati, la certificazione energetica è obbligatoria per quelli oggetto di permuta e, dal 1° luglio del 2010, anche di locazione soprattutto in quelle Regioni dove si è legiferato in materia.

 


classe-energetica.jpg

 


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