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2 marzo 2013 6 02 /03 /marzo /2013 07:27

Le registrazioni all'Agenzia delle Entrate che si riferiscono agli atti formati sul territorio nazionale e all'estero e che comportano il trasferimento della proprietà di beni, necessitano del pagamento dell'Imposta di Registro, così come viene definito nel D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. La richiesta di registrazione viene fatta su appositi modelli forniti dagli uffici preposti e, a sua volta, la registrazione può essere di tipo "volontaria", "obbligatoria" nonché a "termine fisso" o eseguita solo "in caso d'uso". Vediamo di seguito in cosa consistono e in cosa si differenziano.

 
Come già anticipato le registrazioni, nel caso in cui riguardino tutti gli atti formati sul territorio nazionale e all'estero, necessitano del pagamento dell'Imposta di Registro. In particolare, per atti giuridici si intendono quelli che comportano il trasferimento della proprietà di beni presenti sul territorio italiano - compresa la loro locazione -, ma anche i contratti verbali di affitto con le relative cessioni e risoluzioni, le operazioni delle società estere, ed altri. Tra queste ultime operazioni ad esempio rientrano sia l'istituzione che il trasferimento della sede legale di una società che ha la sede amministrativa in uno Stato che non fa parte della Comunità economica europea.

Le Imposte di Registro possono essere pure emesse da un organo giurisdizionale. Infatti, i soggetti che sono obbligati a richiedere la registrazione sono tutte le parti contraenti, ossia i rappresentanti delle società, i notai, i segretari della pubblica amministrazione, i cancellieri e i segretari per le sentenze, gli impiegati dell'amministrazione finanziaria ecc. In poche parole, tutti quei pubblici ufficiali che intervengono nella redazione degli atti che devono essere sottoposti alla registrazione. E questo vale sia nel caso si tratti di scritture private che non sono state autenticate, che di contratti verbali e di tutti gli atti pubblici e privati che sono stati formati all'estero.

Per quanto riguarda la richiesta di registrazione, questa viene fatta tramite appositi modelli forniti negli uffici preposti o scaricabili via web, che andranno redatti in duplice copia. La base imponibile è costituita dal valore venale del bene che fa parte dell'atto o dal corrispettivo che è stato pattuito per esso e, nel caso in cui viene dichiarato un valore inferiore rispetto a quello stimato dall'Agenzia delle Entrate, si dovrà provvedere alla rettifica del tributo da pagare. Si pagherà il tributo nel momento in cui si farà la registrazione dell'atto.
La registrazione a sua volta può essere sia di tipo "volontaria" che "obbligatoria", nonché a "termine fisso" o eseguita solo "in caso d'uso". Vediamo nello specifico in cosa consistono e in cosa si differenziano.

Alla registrazione a "termine fisso" si sottopongono tutti quegli atti per cui è obbligatorio presentare la richiesta di registrazione in un certo lasso di tempo. Ad esempio, per quanto riguarda le locazioni, il termine entro il quale si dovrà provvedere alla registrazione del contratto è pari a 30 giorni dalla data di stipula. Tuttavia, in questo tipo di atti rientrano anche quelli relativi alle operazioni societarie, alle fusioni, agli aumenti di capitale e tanti altri. Gli atti soggetti a registrazione "in caso d'uso" sono invece tutti quelli che necessitano di registrazione, poiché dal loro utilizzo altrimenti non se ne potrà trarre alcun vantaggio. In questa tipologia rientrano ad esempio quegli atti che sono depositati presso le cancellerie giudiziarie e ai quali vengono applicate le imposte di registro nel momento in cui sono prelevati per svolgere un'attività amministrativa. Infine, a "registrazione volontaria" vengono sottoposti gli atti da coloro che hanno particolare interesse a fornire certezza della loro data ed esistenza.

Altro discorso è quello relativo alle aliquote. Difatti, si distinguono gli atti soggetti al pagamento di un importo fisso - a prescindere dal valore registrato nell'atto - e quelli che invece sono soggetti al pagamento di un'imposta proporzionale, che cambia di volta in volta, poiché dipende del tipo dell'atto che si dovrà registrare.


 

Immagine.jpg

 

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commenti

M
<br /> ... una semplificazione in questo settore non guasterebbe... i moduli e i codici da utilizzare sembrano fatti apposta per far commettere degli errori alla gente :-)<br /> <br /> <br />
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L
<br /> I tuoi articoli sono sempre completi... peccato che io sia tontarella :-)<br /> <br /> <br />
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R
<br /> Coese troppo complicate per me..:P<br /> <br /> <br />
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